Sintesi bozza entrata in CdM nuovo DL Covid-19*(NON ANCORA UFFICIALE)

Art. 1 – Obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS- CoV-2 si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età. L’obbligo sussiste fino al 15 giugno 2022. Sono esclusi da tale obbligo le specifiche condizioni cliniche documentate; A partire dal 15 febbraio i lavoratori pubblici e privati, compresi i lavoratori in ambito giudiziario e i magistrati, che hanno compiuto 50 anni per andare al lavoro dovranno esibire il Super Green pass, che si ottiene con il vaccino o con la guarigione dal Covid. Lo prevede la bozza del decreto sul tavolo del Consiglio dei ministri. Per le violazioni, l’accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo del super Green pass, la sanzione amministrativa e’ stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e – si aggiunge – “restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore”.Art. 2 – A partire dal 20 gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022, è obbligatorio il possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di vaccinazione o di guarigione, per i servizi alla persona. Mentre, per gli pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, sarà necessario esibire le certificazioni a partire dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022.Art. 3 – Nelle imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso Articoli 4 e 5 – Relativamente al sistema formativo statale, per la gestione di casi di positività si applicheranno le seguenti misure: Servizi educativi per l’infanzia: in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di dieci giorni; Scuole primarie: in presenza di un caso positivo, sarà necessario, per l’intero gruppo classe, un tampone antigenico rapido da ripetersi dopo 5 giorni; per due o più casi di positività di applicherà la DaD per 10 giorni. Scuole Secondarie: fino a due casi di positività nella classe, si applica l’autosorveglianza con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza; con tre casi di positività nella classe, per coloro che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di centoventi giorni, che non siano guariti da meno di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni, per gli altri soggetti, che diano dimostrazione di aver effettuato il ciclo vaccinale o di essere guariti nei termini summenzionati, si applica l’autosorveglianza con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2; con almeno quattro casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni. Sino al 28 febbraio 2022, l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19 nell’ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, sarà eseguita dall’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi.