CAMPANIA: Saldi estivi, si parte il sabato 3 luglio.

Lo ha stabilito la Regione Campania con decreto dirigenziale. L’Aicast, l’associazione industria commercio artigianato servizi turismo trasporti, con il presidente Felice Califano ha inteso ricordare ai commercianti il disciplinare dei saldi. “Recependo la decisione della Conferenza delle Regioni e Province autonome del 24 marzo 2011 di approvazione del documento ‘Indirizzi unitari delle Regioni sull’individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione’, che, al fine di favorire unitariamente misure a tutela della concorrenza, ha individuata la seguente scadenza ‘per i saldi estivi il primo sabato del mese di luglio’. Per scongiurare l’incorrere in sanzioni abbiamo ritenuto opportuno riportare le parti della nuova legge (n. 7/2020) che disciplinano le vendite straordinarie” scrive Califano che ricorda gli articoli essenziali che disciplinano le vendite straordinarie.
Art. 40 (Vendite straordinarie)

  1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite sottocosto, le vendite di liquidazione, le vendite di fine
    stagione, le vendite promozionali nelle quali l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed
    effettive di acquisto dei propri prodotti.
  2. Nelle vendite straordinarie le merci sono separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie e sono esposte con l’indicazione del prezzo praticato prima della vendita straordinaria e del nuovo prezzo con il relativo sconto o ribasso effettuato espresso in percentuale.
    Art. 43 (Vendite di fine stagione)
  3. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole
    deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.
  4. L’attività di vendita di fine stagione deve essere resa nota alla clientela tramite gli opportuni mezzi di
    informazione e senza necessità di alcuna comunicazione al comune sede dell’esercizio commerciale.
  5. Le date di avvio delle vendite di fine stagione invernali ed estive e la loro durata fino ad un massimo di
    sessanta giorni sono definite con decreto del dirigente della struttura amministrativa competente nel rispetto
    degli indirizzi unitari assunti in sede di Conferenza delle Regioni e Province autonome.
    Art. 44 (Vendite promozionali)
  6. Le vendite promozionali con le quali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in
    vendita sono effettuate dall’esercente per tutti o una parte dei prodotti merceologici, per tutti i periodi
    dell’anno, tranne che nei trenta giorni precedenti le vendite di fine stagione per i prodotti di cui all’articolo
    43, e senza limitazioni di tempo con il solo obbligo di adeguata informativa al pubblico.