Rischio di estinzione dei mercati degli ambulanti. Comunicato Stampa del Presidente Regionale Felice Califano

In Italia esistono 200.000 aziende ambulanti dove di solito lavorano il titolare, un familiare e non di rado un dipendente per cui una categoria che da sostentamento a circa mezzo milione di famiglie. Negli ultimi 5 anni la crisi del settore è stata causa della cessazione di 20.000 piccole attività ambulanti, fattore aggravato dalla chiusura per la pandemia dei mercati all’area aperta da parte dei Sindaci “sceriffi”. In Campania le aziende Ambulanti iscritte al Registro delle Ditte sono poco più di 30.000 per cui è la Regione con il maggior numero di Ambulanti in Italia. E’ concreto il rischio di estinzione dei mercati degli ambulanti in quanto la ripresa è lenta ed incerta, per cui si prevedono tempi molto lunghi per il recupero della clientela in quanto la stessa è per la maggior parte composta da anziani e monoreddito, la categoria “non ce la fa più” e gran parte degli Operatori su aree pubbliche è sulla soglia del fallimento per questo motivo abbiamo, quale Organizzazione Sindacale di categoria maggiormente rappresentativa degli operatori su aree pubbliche nella Regione Campania, ai sensi dell’art. 52 comma 1 lett. m) della vigente legge regionale n. 7 del 21.04.2020, in quanto 1egalmente costituita ed unica Associazione di categoria degli “ambulanti” che ha partecipato direttamente al rinnovo del Consiglio di una Camera di Commercio nella Regione Campania, inviato, nella prima quindicina di maggio, alle Amministrazioni di tutti i Comuni della Campania i seguenti suggerimenti e richieste: (Considerato che il Consiglio dei Ministri in data 29 aprile 2021 ha approvato, tra l’altro, la proroga al 31 dicembre 2022 per l’attuazione dei piani per le città,) Per il rilancio della categoria e per ricreare occasione di incontro tra i cittadini, abbiamo suggerito di prevedere l’acquisizione al patrimonio comunale di una grossa area centrale quale spazio polifunzionale, nuova piazza centrale, dove svolgere la vita sociale e commerciale della città, dove trasferire, anche, il mercato degli ambulanti, ricostruendo un nuovo agorà in zona centrale della città per momenti di incontro e di socialità.
(Visto che il Ministero dell’Interno con la Circolare n. 19 del 2 marzo 2022 ha comunicato il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli Enti locali,) Siamo ancora una volta intervenuti in merito alla determinazione in merito ai criteri applicativi del Canone Mercatale sottolineando che nella legge n. 160/2019 il comma 838 stabilisce che il canone destinato alle aree mercatali si applica in deroga delle disposizioni concernenti il Canone Unico Patrimoniale. A differenza di quest’ultimo, il canone mercatale sostituisce non solo la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, ma anche la TARIG; – il comma 842 prevede la tariffa di base giornaliera per la diversa classificazione dei Comuni; – il comma 843 prevede che il Comune applica le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all’orario effettivo di vendita, in ragione della superficie occupata e può prevedere riduzioni, fino all’azzeramento del canone, esenzioni ed aumenti nella misura massima del 25% della medesima tariffa. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è obbligatorio applicata una riduzione dal 30 al 40% sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente. – Ciò premesso visto la Risoluzione n. 6 del 28 luglio 2021 con la quale il MISE ha sancito che il comma 843 “ha lo scopo di limitare la potestà regolamentare degli enti locali per evitare l’eccessiva polverizzazione delle tariffe, consente quindi agli stessi di frazionare la tariffa giornaliera in relazione alle ore effettive di occupazione ma solo fino al limite massimo di nove ore, superato il quale si applica la tariffa intera. Per cui, al fine di procedere al corretto calcolo della tariffa in esame, occorre suddividere la stessa per ventiquattro e poi moltiplicare per il numero di ore di effettiva occupazione, purché inferiore o uguale a nove ore”, ed inoltre la Risoluzione n. 1 del 31 gennaio 2022 nella quale il MISE conclude “Pertanto, … si deve concludere che la piena autonomia regolamentare dell’ente locale in materia deve essere esercitata nel rispetto delle norme appena illustrate, per cui l’individuazione di “coefficienti moltiplicatori” per la determinazione del canone per le occupazioni di carattere temporaneo è legittima solo se effettuata nel rispetto dei limiti espressamente previsti dal citato comma 843”. – Tutto ciò premesso considerato che la categoria “è sul lastrico” abbiamo chiesto l’esonero del canone mercatale per il periodo 1 aprile 31 dicembre 2022, esonero non escluso dal comma 843 dell’art. 1. della legge. – Considerato che riteniamo l’istituzione del canone mercatale nato dalla necessità di alleggerire il peso delle tassazioni precedenti, infatti il comma 838 del citato articolo 1 della legge che lo disciplina, chiarisce che per il canone mercatale non è previsto alcun obbligo di assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi conseguiti. – Valutata, inoltre, la rigida impostazione tariffaria, finalizzata a mantenere contenuto il prelievo esclusivamente per le occupazioni nei mercati, ne consegue la mancata possibilità da parte degli Enti beneficiari di deliberare motu proprio. Per cui qualora l’Amministrazione non volesse o potesse accogliere la nostra richiesta di esonero, è tenuto a deliberare una tariffa entro i seguenti limiti stabiliti dalla legge, per l’occupazione in un mercato con 6 ore di vendita al giorno
Classificazione dei Comune Massimo Minimo con oltre 500.000 abitanti……………………..€ 0,4375……€ 0,225 da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti….€ 0,2844……€ 0,146 da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti……€ 0,2625……€ 0,135 da oltre 10.000 fino al 30.000 abitanti…….€ 0,1531……€ 0,079 fino a 10.000 abitanti……………………………€ 0,1313……€ 0,068
Abbiamo anche chiesto che il pagamento possa essere effettuato giornaliermente con una qualsiasi carta prepagata. Inoltre, per consentire agli Operatori, in vista della regolarità contributiva prevista, dal D.D. della Regione Campania n 37/2021, per il 1 gennaio 2023, in linea con quanto normato dal comma 797, art. 1, legge 160/2019, di sanare situazioni di mancati versamenti di tributi locali, antecedenti all’anno corrente, con la rateizzazione in 72 rate mensili, senza interessi e sanzioni.
Riteniamo queste nostre richieste più che fondate, considerato, anche, che le entrate per le rateizzazione dei tributi arretrati potrebbero essere compensative della mancata entrata del canone unico per l’esonero degli altri 9 mesi dell’anno 2022 (1° aprile – 31 dicembre c.a.).
Napoli lì, 9 Giugno 2022 Il Presidente regionale
​ ​ (Felice CALIFANO)